Art. 28.
(Norme transitorie e abrogazioni).

      1. La legge 24 ottobre 1977, n. 801, è abrogata.
      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede all'emanazione dei decreti previsti dalla medesima legge, stabilendo altresì le procedure e le modalità per la ripartizione del personale operante presso i servizi di informazione e provvedendo al riordino di Comitati e tavoli permanenti esistenti alla medesima data di entrata in vigore.
      3. In sede di prima attuazione della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri può conferire le deleghe previste dalla medesima legge a un sottosegretario di Stato.